Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
Art. 13 — Disposizione transitoria
Per i fatti per cui non risulti ancora promossa la azione disciplinare o per i quali sia in corso il procedimento disciplinare, i termini previsti dall'articolo 12 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
