L'ultimo comma dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e' sostituito dai seguenti: "L'azione disciplinare non puo' essere promossa dopo un anno dal giorno in cui il Ministro o il procuratore generale hanno avuto notizia del fatto che forma oggetto dello addebito disciplinare. La richiesta del Ministro al procuratore generale ovvero la richiesta o la comunicazione del procuratore generale al Consiglio superiore determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento. Dell'inizio del procedimento deve essere data comunicazione all'incolpato con la indicazione del fatto che gli viene addebitato. Gli atti istruttori non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli, ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Entro un anno dall'inizio del procedimento deve essere comunicato all'incolpato il decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare. Nei due anni successivi dalla predetta comunicazione deve essere pronunciata la sentenza. Quando i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.1 Degli atti compiuti dalla sezione disciplinare e' trasmessa copia al Ministro. Il corso dei termini di cui al presente articolo e' sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale, ovvero se nel corso del procedimento viene sollevata questione di legittimita' costituzionale, e riprende a decorrere rispettivamente dal giorno in cui e' pronunciata la sentenza o il decreto indicati nell'articolo 3 del codice di procedura penale, ovvero dal giorno in cui e' pubblicata la decisione della Corte costituzionale. Il corso dei termini e' altresi' sospeso durante il tempo in cui l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento e' rinviato a richiesta dell'incolpato".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 12-28 dicembre 1990, n. 579 (in G.U. 1a s.s. 2/1/1991, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 (Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura) - piu' esattamente, art. 59, nono comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura e disposizioni transitorie), nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 1 - nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio."

Testo vigente dal 3 gennaio 1991

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 579/1990

    Ha colpito questo articolo
    28 dicembre 1990

    Il già affermato principio secondo il quale l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati dev'essere promossa senza ritardi ingiustificati, o peggio arbitrari, rispetto al momento della conoscenza di fatti cui si riferiscono, rende priva di ragionevole giustificazione la mancata previsione di un termine perentorio per la riassunzione del procedimento disciplinare in sede di rinvio dalla corte di Cassazione. In questo momento procedimentale resta preminente non tanto il diritto di attività di difesa dell'incolpato, garantito dai termini del giudizio di prima istanza, quanto il diritto alla decisione anch'esso tutelato dall'art. 24 Cost.; ne deriva che il procedimento di rinvio che non sia sollecitato da un termine di decadenza e che può in ipotesi non aver mai inizio porta a vanificare l'effetto estintivo riconosciuto dalla stessa norma all'inutile decorso dei termini per il procedimento in prima ed unica istanza e non solo viola l'art. 24 Cost. nel contenuto delineato ma menoma anche la posizione di affidabilità del magistrato che continui ad esercitare la giurisdizione nello " status sine die " di incolpato. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 59, nono comma, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, nel testo sostituito dall'art. 12, quinto comma, legge 3 gennaio 1981, nella parte in cui non estende i termini ivi fissati al procedimento di rinvio. - S. n. 145/1976.

    Art. 12 Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 196/1992

    Questione infondata
    28 aprile 1992

    Nel vigente sistema disciplinare relativo ai magistrati, il principio di imprescrittibilità dell'azione - già ritenuto non illegittimo costituzionalmente - è bilanciato da successive e concatenate decadenze per l'esercizio del potere da parte di chi abbia conoscenza del fatto (quanto al promovimento dell'azione disciplinare) o sia investito di una consequenziale fase processuale (quanto all'istruttoria o al giudizio nelle sue diverse fasi), e tale sequenza di limitazioni temporali assicura in modo idoneo la garanzia di indipendenza e il diritto di difesa del singolo magistrato. - v. S. nn. 145/1976, 579/1990.

    Art. 12 Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 201/1991

    Questione inammissibile
    2 maggio 1991

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 579/1990

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-01-03;1~art12 · fonte su Normattiva