All'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' aggiunto in fine, il seguente comma: "Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".
Testo vigente dal 5 gennaio 1981
