All'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e' aggiunto in fine, il seguente comma: "Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' dalla nomina".

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;1~art17 · fonte su Normattiva