Nel terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "Partecipano, altresi', gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano gia' preso possesso dell'ufficio di destinazione".

Testo vigente dal 5 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-01-03;1~art16 · fonte su Normattiva