Art. 1
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonche' dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: "I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita', otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate. Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura".
Testo vigente dal 22 novembre 1985
