Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti: "Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie. Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali".
Testo vigente dal 20 dicembre 1967
