Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti: "Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie. Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali".

Testo vigente dal 20 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-12-18;1198~art7 · fonte su Normattiva