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Il Consiglio di amministrazione:

  • a)esamina ed approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • b)stabilisce il programma annuale dell'attivita' del Centro e fissa le direttive generali per la sua esecuzione; approva la relazione annuale sull'attivita' del Centro da rimettersi al Ministero della pubblica istruzione e a quello degli affari esteri;
  • c)assume il personale e ne stabilisce il trattamento economico;
  • d)approva, i contratti di assicurazione contro i danni delle persone che partecipano ai viaggi di istruzione organizzati dal Centro;
  • e)autorizza il presidente a stare in giudizio;
  • f)delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti e contributi da parte di enti, associazioni e privati, sugli acquisti e le alienazioni di immobili, sui prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste; sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Consiglio delibera, inoltre, sulle questioni che il presidente ritenga di sottoporre al suo esame. Le deliberazioni concernenti le materie di cui alle lettere a), e), d), e), f), del presente articolo, sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; esse sono esecutive a meno che non siano annullate entro trenta giorni dalla data della trasmissione al Ministero. I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione rispettivamente entro il 15 novembre ed il 31 marzo.

Testo in vigore dal 22 giugno 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-01-15;487~art4 · fonte del testo