Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1955 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il Consiglio di amministrazione nomina tre revisori dei conti, su terne proposte dai Ministeri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del tesoro. I revisori dei conti durano in carica un triennio. I revisori dei conti esercitano la vigilanza sull'andamento della gestione del Centro, esaminano i bilanci e i conti, li vidimano e ne riferiscono al Consiglio di amministrazione. Ai revisori dei conti e' corrisposto un compenso annuo la cui misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 22 giugno 1955 al 16 dicembre 2010
