Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 giugno 1955 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Al maggior onere previsto dall'art. 6 della presente legge verra' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1954-55, mediante corrispondenti aliquote delle maggiori entrate previste nel primo provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 22 giugno 1955 al 16 dicembre 2010
