A modifica della seconda parte della lettera d) dello articolo 6 della legge 26 aprile 1934, n. 653, nell'interesse dell'arte, delle scienze e dell'insegnamento, lo Ispettorato del lavoro, sentito il prefetto della Provincia, puo' autorizzare, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, la partecipazione dei minori di eta' inferiore ai 15 anni nella preparazione o rappresentazione di spettacoli. L'occupazione e' subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralita' del minore, sempre che non si tratti di lavoro pericoloso e non si protragga oltre le ore 24. Ai minori deve essere, comunque, assicurato un periodo di riposo nelle ore notturne di almeno 12 ore consecutive. Tale lavoro deve essere svolto, per i minori che non abbiano ancora ottemperato all'obbligo scolastico, compatibilmente con la frequenza dei tipi di scuola in cui detto obbligo si assolve. L'orario di lavoro per i minori di eta' inferiore ai 15 anni non puo' superare il limite massimo di sette ore al giorno, ivi comprese, per i minori soggetti all'obbligo scolastico, le ore di scuola.

Testo vigente dal 28 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-29;1325~art3 · fonte del testo