Revisione dei film e dei lavori teatrali

Art. 5 — Spettacoli cinematografici non ammessi per i minori

Le Commissioni di cui agli articoli 2 e 3, nel dare il parere per il rilascio del nulla osta, stabiliscono rischi se alla proiezione del film possono assistere i minori degli anni 14, o i minori degli anni 18, in relazione alla particolare sensibilita' dell'eta' evolutiva ed alle esigenze della sia tutela morale. Qualora siano esclusi i minori, il concessionario ed il direttore del locale sono tenuti a darne avviso al pubblico in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. Debbono, inoltre, provvedere ad impedire che i minori accedano al locale, in cui vengono proiettati, spettacoli dai quali i minori stessi siamo esclusi. Nel caso in cui sussista incertezza sull'eta' del minore, fa fede della sua eta' la dichiarazione del genitore o della persona maggiorenne che l'accompagna; in difetto, decide sulla sua ammissione nella sala di spettacolo il funzionario o l'agente di pubblica sicurezza di servizio nel locale. E' vietato abbinare ai film, alla cui proiezione possono assistere i minori, spettacoli di qualsiasi genere o rappresentazioni di spettacoli di futura programmazione, dai quali i minori siano esclusi. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203

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Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: [...] b) la legge 21 aprile 1962, n. 161".

Testo vigente dal 12 gennaio 2018

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art5 · fonte su Normattiva