Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara

Art. 23 — Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale)

Il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369. Le pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e quelle in favore di superstiti di assicurati deceduti posteriormente al 30 novembre 1969 o di pensionati che abbiano liquidato la pensione successivamente al 31 dicembre 1969, sono riliquidate ai sensi del precedente comma. La disposizione si applica alle pensioni in corso di godimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge e i miglioramenti economici decorrono dalla stessa data.

Testo vigente dal 15 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-22;27~art23 · fonte su Normattiva