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Lavoro
Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara
Legge 22 febbraio 1973, n. 27
- Aggiornato al
- 1 marzo 1980
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 36
Titolo I — Gestione marittimiartt. 1-15
- Art. 1(Misura della pensione)
- Art. 2Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima)
- Art. 3Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione)
- Art. 4(Maggiorazione della pensione per differimento)
- Art. 5(Pensione di anzianita)
- Art. 6(Aliquota contributiva)
- Art. 7(Variazioni delle tabelle retributive)
- Art. 8Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione)
- Art. 9Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658)
- Art. 10Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere)
- Art. 11Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi)
- Art. 12(Riscossione dei contributi)
- Art. 13Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti)
- Art. 14(Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo)
- Art. 15(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi)
Titolo II — Gestione specialeartt. 16-29
- Art. 16Retribuzione pensionabile
- Art. 17(Misura della pensione)
- Art. 18Riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di "capitano di lungo corso" e di "capitano di macchina" e di altri periodi precedenti all'assunzione in ruolo)
- Art. 19Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti)
- Art. 20Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale - Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658)
- Art. 21(Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente)
- Art. 22Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale)
- Art. 23Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale)
- Art. 24Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale)
- Art. 25Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marinara)
- Art. 26Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale)
- Art. 27Riconoscimento presso l'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale)
- Art. 28Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973)
- Art. 29(Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale)
