titolo II — GESTIONE SPECIALE
- Art. 16 — Retribuzione pensionabile
- Art. 17 — (Misura della pensione)
- Art. 18 — Riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di "capitano di lungo corso" e di "capitano di macchina" e di altri periodi precedenti all'assunzione in ruolo)
- Art. 19 — Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti)
- Art. 20 — Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale - Contributo a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658)
- Art. 21 — (Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente)
- Art. 22 — Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale)
- Art. 23 — Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale)
- Art. 24 — Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale)
- Art. 25 — Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marinara)
- Art. 26 — Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale)
- Art. 27 — Riconoscimento presso l'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale)
- Art. 28 — Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973)
- Art. 29 — (Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale)