L'art. 45 della medesima legge 29 aprile 1949, n. 264, e' sostituito dal seguente: "Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalita' stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di addestramento professionale, nonche' l'apertura dei cantieri-scuola per disoccupati, per l'attivita' forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilita'".

Testo vigente dal 30 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-04;456~art2 · fonte del testo