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Il primo comma dell'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e' sostituito dal seguente: "Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto".

Testo in vigore dal 1 aprile 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;237~art1 · fonte del testo