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L'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e' sostituito dal seguente: "La scelta degli artisti, per l'esecuzione delle opere d'arte di cui all'articolo precedente, sara' fatta dalla Amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, in concorso con il progettista della costruzione ed il soprintendente alle Gallerie, competente per territorio, o di un artista da questi designato. Qualora il valore complessivo delle opere d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le Amministrazioni provvederanno alla assegnazione mediante concorso a carattere nazionale. Dovra' in tal caso provvedersi alla costituzione di una Commissione giudicatrice composta:

  • 1)di quattro rappresentanti dell'Amministrazione interessata, di cui almeno uno deve essere un artista o critico d'arte, tra i quali dovra' eleggersi il presidente della Commissione;
  • 2)del soprintendente alle Gallerie competente per territorio e del progettista della costruzione;
  • 3)di tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative".

Testo in vigore dal 1 aprile 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-03-03;237~art3 · fonte del testo