L'articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. (Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale). - Per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unita' sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione e' composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanita', da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM). Al Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilita' finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15".
Testo vigente dal 21 agosto 1985
