Le unita' sanitarie locali devono provvedere esclusivamente a mezzo di operatori professionali da esse dipendenti ai sopralluoghi ed alle verifiche a seguito di incidenti, anche se non siano seguiti da infortunio. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al comma 1 cosi' come ogni notizia comunque ricevuta riguardante incidenti verificatisi nell'esercizio di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all'articolo 2 devono essere comunicate dalle unita' sanitarie locali all'ISPESL per l'elaborazione statistica a livello nazionale.

Testo vigente dal 9 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;428~art9 · fonte su Normattiva