I notai concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso, contenente termine finale gia' scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono indicare, con atto separato da inviare al Ministero di grazia e giustizia entro trenta giorni dalla data medesima, l'ordine di preferenza della sede richiesta. La mancata presentazione di tale deliberazione comporta l'esclusione dai concorsi.

Testo vigente dal 15 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-10;177~art7 · fonte su Normattiva