Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e' inserito il seguente: "I concorrenti a piu' sedi messe a concorso con lo stesso avviso devono indicare, con dichiarazione inserita nelle stesse domande di trasferimento o in atto separato, l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'esclusione dai concorsi".

Testo vigente dal 15 maggio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-10;177~art1 · fonte su Normattiva