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Il primo comma dell'art. 3 della legge 30 maggio 1932, n. 720, e' cosi' modificato: "I benefici previsti dall'art. 1 possono essere concessi ai Consorzi agrari provinciali ed alla loro Federazione, ad Associazioni, Istituti ed Enti operanti nel campo dell'agricoltura e legalmente riconosciuti, ivi compresi i Magazzini generali, nonche' ad Associazioni cooperativistiche legalmente costituite tra piccoli e medi produttori di cereali".

Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1319~art1 · fonte del testo