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A partire dall'esercizio finanziario 1954-55 sono aumentati di lire 40.000.000 annui, per la durata di 25 anni, gli stanziamenti autorizzati dall'art. 3 della citata legge 30 maggio 1932, n. 720, dall'art. 1 del regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878, dalla legge 13 giugno 1935, n. 1213, e dalla legge 8 aprile 1940, n. 325. E' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, in ciascuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56, della somma annua di lire 40.000.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti a tutto il 1951 di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'agro romano.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-14;1319~art2 · fonte del testo