[1]Gli articoli 1, 2, 7, 8 e 16 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico. All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti: "Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unita' di conto europee, da aggiudicarsi:

  • 1)dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
  • 2)dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunita' montane e da tutti gli altri enti pubblici. Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma e' ridotto a 140.000 unita' di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonche' alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa. Alle eventuali variazioni disposte dalla commissione delle Comunita' europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica". L'ultimo comma del medesimo articolo 1 e' soppresso. All'articolo 2, secondo comma, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunita' economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1)". L'ultimo comma del medesimo articolo 2 e' sostituito dai seguenti: "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da a) ad e) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonche' le circostanze di cui alle citate lettere da a) ad e) in base alle quali il contratto e' stato concluso. Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta, e' tenuta a comunicare le relative informazioni alla commissione delle Comunita' europee. Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), nonche' le regioni e le province devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da a) ad f) del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sara' trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla commissione delle Comunita' europee". All'articolo 7, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'articolo 5 non puo' essere inferiore a 42 ed a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma". All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente; "Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 non puo' essere inferiore a 42 ed a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dello articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma". Il quarto comma del medesimo articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Il termine di ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a 30 ed a 21 giorni dalla data di spedizione della lettera di invito, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma". All'articolo 16, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie - un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge". Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, e' annesso il seguente allegato:

[2]"ALLEGATO N. tariffa doganale comune Prodotti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cap. 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

[3]Cap. 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri

[4]Cap. 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali eccettuati: ex 27.10: Carburanti speciali Cap. 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccettuati: ex 28.09: Esplosivi ex 28.13: Esplosivi ex 28.14: Gas lacrimogeni ex 28.28: Esplosivi ex 28.32: Esplosivi ex 28.39: Esplosivi ex 28.50: Prodotti tossicologici ex 28.51: Prodotti tossicologici ex 28.54: Esplosivi

[5]Cap. 29: Prodotti chimici organici eccettuati: ex 29.03: Esplosivi ex 29.04: Esplosivi ex 29.07: Esplosivi ex 29.08: Esplosivi ex 29.11: Esplosivi ex 29.12: Esplosivi ex 29.13: Prodotti tossicologici ex 29.14: Prodotti tossicologici ex 29.15: Prodotti tossicologici ex 29.21: Prodotti tossicologici ex 29.22: Prodotti tossicologici ex 29.23: Prodotti tossicologici ex 29.26: Esplosivi ex 29.27: Prodotti tossicologici ex 29.29: Esplosivi

[6]Cap. 30: Prodotti farmaceutici

[7]Cap. 31: Concimi

[8]Cap. 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

[9]Cap. 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

[10]Cap. 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria"

[11]Cap. 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

[12]Cap. 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

[13]Cap. 38: Prodotti vari delle industrie chimiche eccettuati: ex 38.19: Prodotti tossicologici

[14]Cap. 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccettuati: ex 39.03: Esplosivi

[15]Cap. 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccettuati: ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili

[16]Cap. 41: Pelli e cuoio

[17]Cap. 42: Lavori di cuoio o di pelle; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella

[18]Cap. 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali Cap. 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno

[19]Cap. 45: Sughero e suoi lavori

[20]Cap. 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

[21]Cap. 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

[22]Cap. 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

[23]Cap. 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche

[24]Cap. 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

[25]Cap. 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

[26]Cap. 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

[27]Cap. 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

[28]Cap. 69: Prodotti ceramici

[29]Cap. 70: Vetro e lavori di vetro

[30]Cap. 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

[31]Cap. 73: Ghisa, ferro e acciaio

[32]Cap. 74: Rame

[33]Cap. 75: Nichel

[34]Cap. 76: Alluminio

[35]Cap. 77: Magnesio, berillo (glucinio)

[36]Cap. 78: Piombo

[37]Cap. 79: Zinco

[38]Cap. 80: Stagno

[39]Cap. 81: Altri metalli comuni

[40]Cap. 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola di metalli comuni eccettuati: ex 82.05: Utensili ex 82.07: Pezzi per utensili

[41]Cap. 83: Lavori diversi di metalli comuni

[42]Cap. 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccettuati: ex 84.06: Motori ex 84.08: Altri propulsori ex 84.45: Macchine ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 ex 84.59: Reattori nucleari

[43]Cap. 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccettuati: ex 85.13: Telecomunicazioni ex 85.15: Apparecchi di trasmissione

[44]Cap. 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccettuati: ex 86.02: Locomotive blindate ex 86.03: Altre locomotive blindate ex 86.05: Vetture blindate ex 86.06: Carri-officine ex 86.07: Carri

[45]Cap. 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccettuati: 87.08: Carri da combattimento e autoblinde ex 87.01: Trattori ex 87.02: Veicoli militari ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna ex 87.09: Motocicli ex 87.14: Rimorchi

[46]Cap. 89: Navigazione marittima e fluviale eccettuate: 89.01A: Navi da guerra

[47]Cap. 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccettuati: ex 90.05: Binocoli ex 90.13: Strumenti vari, laser ex 90.14: Telemetri ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11: Microscopi ex 90.17: Strumenti per la medicina ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: Apparecchi di ortopedia ex 90.20: Apparecchi a raggi X

[48]Cap. 91: Orologeria

[49]Cap. 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

[50]Cap. 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili eccettuati: ex 94.01A: Sedili per aerodine

[51]Cap. 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

[52]Cap. 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

[53]Cap. 98: Lavori diversi".

Testo vigente dal 1 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;83~artunico · fonte su Normattiva