Art. 1 — Applicabilità
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Abrogato dal 26 agosto 1992
Articolo abrogato dal d. lgs. 24 luglio 1992, n. 358.
Abrogato dal 26 agosto 1992
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La legge 30 marzo 1981 n. 113 - recante norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva CEE n. 77/62 - è diretta a garantire la puntuale osservanza dell'obbligo comunitario 'ex' art. 189 del Trattato CEE, e pertanto va osservata in tutte le sue disposizioni anche nelle Regioni e Province ad autonomia speciale fino a quando queste ultime non abbiano emanato proprie norme. Peraltro, le "norme di principio" indicate nella medesima legge - in quanto necessarie ad assicurare l'uniformità delle misure di esecuzione - vincolano anche la potestà legislativa primaria delle Regioni e Province autonome. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5 e 116 Cost.; 14 dello Statuto speciale per la Sicilia; e 8, nn. 1, 17, 21 e 25, dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 30 marzo 1981 n. 113, in quanto pongono all'esercizio della potestà legislativa primaria regionale e provinciale vincoli ulteriori rispetto a quelli contenuti nella direttiva.
Art. 1 Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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5 versioni dal 1981
urn:nir:stato:legge:1981-03-30;113~art1 · fonte su Normattiva