Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1965 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I proprietari di una o piu' unita' immobiliari, a qualsiasi uso destinate, possono impiegare la somma dei contributi loro spettanti per ciascuna di esse in virtu' dell'art. 4 sub art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 nella ricostruzione di un numero di unita' immobiliari o di vani destinati ad uso abitazione anche inferiore a quelli distratti o abbandonati.
Testo in vigore dal 15 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
