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I proprietari di una o piu' unita' immobiliari, a qualsiasi uso destinate, possono impiegare la somma dei contributi loro spettanti per ciascuna di esse in virtu' dell'art. 4 sub art. 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 nella ricostruzione di un numero di unita' immobiliari o di vani destinati ad uso abitazione anche inferiore a quelli distratti o abbandonati.

Testo in vigore dal 15 luglio 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-06-26;785~art2 · fonte su Normattiva