Art. 2
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Il diritto dovuto per il saggio delle materie prime di palladio A di lire 2000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio e marchio degli oggetti di palladio e' rapportato al peso degli oggetti stessi nella misura di lire 200 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2000. Per il solo saggio degli oggetti di palladio e' dovuto il diritto di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un minimo di lire 2000.
Testo in vigore dal 18 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
