I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il consiglio si rinnova parzialmente ogni due anni. Nel primo biennio la rinnovazione parziale si effettua con la elezione di quattro componenti; nel successivo biennio si effettua con la elezione degli altri cinque componenti.
Testo vigente dal 28 marzo 1968
