Art. 9 — Composizione del consiglio del collegio
Il consiglio del collegio e' composto di periti agrari iscritti nell'albo: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.
Testo vigente dal 20 aprile 1968
