Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 9 — Composizione del consiglio del collegio

Il consiglio del collegio e' composto di periti agrari iscritti nell'albo: in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art9 · fonte su Normattiva