Art. 15 — Durata delle cariche
Il presidente, il vice presidente e i componenti della assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti successivamente una sola volta, fatta eccezione per i delegati che sono sempre rieleggibili.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
