Il presidente, il vice presidente e i componenti della assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci durano in carica quattro anni. Essi possono essere rieletti successivamente una sola volta, fatta eccezione per i delegati che sono sempre rieleggibili.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-23;1100~art15 · fonte su Normattiva