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E' in facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il proprio consiglio di amministrazione, consentire dilazioni nel pagamento dei sali venduti per usi industriali, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 16 gennaio 1971 al 7 novembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1143~art3 · fonte del testo