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Il primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, modificata dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1418, e' sostituito dal seguente: "L'Istituto superiore di sanita' puo' valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 170 milioni".
Testo in vigore dal 16 febbraio 1968 al 16 dicembre 2010
