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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]II Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il termine stabilito dall'art. 17 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, per conseguire il diploma di erborista e per ottenere la carta di autorizzazione di raccoglitore, nonche' quello stabilito dal successivo art. 18 per la convalida dei titoli esistenti all'atto della promulgazione della legge e per il conferimento del diploma di erborista, sono prorogati al 31 dicembre 1932. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 31 marzo 1932 - Anno X

[7]VITTORIO EMANUELE.

[8]Mussolini - Acerbo - Rocco - Mosconi - Giuliano - Bottai.

[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 6 maggio 1932 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1932-03-31;402~art1 · fonte del testo