[1]((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75))

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 6 gennaio 1931 - Anno IX

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Acerbo - Mosconi

[6]- Giuliano - Bottai.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 20 dicembre 2018

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1932 al 20 dicembre 2018. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il parere della Commissione consultiva per le piante officinali, ha facolta', secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 2, di convalidare i titoli esistenti all'atto della promulgazione della presente legge, nonche' di conferire il diploma alle persone che possano essere abilitate all'esercizio della professione di erborista.

tolto: Tale facolta' non puo' concedersi oltre il 31 dicembre 1931.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-01-06;99~art18 · fonte del testo