L'articolo 18 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' cosi' modificato: "Salvo quanto disposto dall'articolo 27 i fondi disponibili in ogni esercizio possono essere adibiti soltanto per le seguenti categorie di spesa:

  • a)servizio dei mutui;
  • b)concessioni di contributi ed erogazione di fondi per l'applicazione degli articoli 19 e 21;
  • c)esporpriazione ed acquisto di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, e spese derivanti dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro delle ville stesse;
  • d)onere finanziario - che il Consiglio di amministrazione delibera di assumere a carico del bilancio dell'Ente - per opere di pronto intervento necessarie al consolidamento strutturale ovvero al restauro di affreschi, stucchi e altre decorazioni pericolanti che ornano ville - di eccezionale interesse artistico - storico ovvero aperte al godimento del pubblico - i cui proprietari si trovino, a giudizio del Consiglio di amministrazione, in disagiate condizioni economiche, o per le quali non si ravvisi l'opportunita' o la convenienza di procedere alla espropriazione o all'acquisto;
  • e)spese generali per missioni, studi, pubblicazioni e altre eventuali. Alle categorie di spesa di cui alle lettere e), d), e) del comma precedente non puo' essere assegnata una, somma superiore rispettivamente al 30, al 20 e al 10 per cento dei tondi disponibili in ogni esercizio finanziario".

Testo vigente dal 11 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1336~art3 · fonte su Normattiva