Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1995 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199.
Abrogato dal 1 settembre 1995
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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199.
Abrogato dal 1 settembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1945 al 1 settembre 1995. 20 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il sottufficiale prigioniero di guerra non puo' durante la prigionia conseguire l'avanzamento, pero' la prigionia non interrompe il computo dell'anzianita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-10;1551~art5 · fonte del testo