Art. 6 — Per ciascun sottufficiale reduce dalla prigionia il Comando generale della Regia guardia di finanza, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara, se nulla osti, a che il sottufficiale sia preso in esame per l'avanzamento. Il sottufficiale raggiunto dal turno di promozione anteriormente o durante la prigionia, che abbia ottenuto la dichiarazione anzidetta e sia riconosciuto idoneo, dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso al ritorno dalla prigionia purché abbia compiuto, prima della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Nella promozione gli sarà attribuita l'anzianità che gli sarebbe spettata a suo turno. Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La promozione ha luogo, a tutti gli effetti, anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza formatasi in detto grado è riassorbita al verificarsi della prima vacanza. Se con l'anzianità come sopra stabilita il sottufficiale risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione, se giudicato idoneo, soltanto dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici
IL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
