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L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e' sostituito dal seguente: "Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8".
Testo in vigore dal 20 maggio 1965 al 16 dicembre 2010
