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L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e' sostituito dal seguente: "Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente articolo 8".

Testo in vigore dal 20 maggio 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-04-15;448~art1 · fonte del testo