Il secondo comma dell'art. 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "In tal caso il contributo personale obbligatorio e' ridotto alla meta'".
Testo vigente dal 7 settembre 1956
Il secondo comma dell'art. 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "In tal caso il contributo personale obbligatorio e' ridotto alla meta'".
Testo vigente dal 7 settembre 1956
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-07-31;991~art12 · fonte del testo