Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 14 agosto 1975
Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 14 agosto 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1963 al 14 agosto 1975. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'iscritto risulta nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito medio negli ultimi cinque anni inferiore a lire 300.000 puo' chiedere con domanda diretta alla Cassa e sottoscritta con firma autenticata che l'ammontare della pensione sia ridotto alla meta' di quello ordinario; in tal caso il contributo personale obbligatorio e' ridotto alla meta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 LUGLIO 1975, N. 319
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art37 · fonte del testo