Nel secondo comma dell'art. 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppresse le parole "e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno". Nel quarto comma dell'art. 56 della legge predetta e' soppressa la disposizione risultante al n. 3) e riferentesi al reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini dell'imposta complementare.
Testo vigente dal 7 settembre 1956
