All'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, le parole: "nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro" sono sostituite con le parole: "nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni".
Testo vigente dal 3 giugno 1971
