All'articolo 8, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, le parole: "nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a lire 1.200.000, detratta la quota derivante da redditi di lavoro" sono sostituite con le parole: "nonche' coloro che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo superiore a 4 milioni".

Testo vigente dal 3 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-06-01;291~art11 · fonte su Normattiva