Le somme che all'entrata in vigore della presente legge risultano accreditate nei conti individuali degli iscritti all'Ente di previdenza sono calcolate in loro favore, per la determinazione delle pensioni e del capitale liquidabile a norma della presente legge. Le somme accreditate nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di eta' ((...)), sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale accreditato nel conto individuale, con quote di lire 12.000 per ogni anno di effettivo esercizio della professione compiuto in eta' superiore ai cinquant'anni, ai termini dell'art. 80 comma primo, del regio decreto 25 giugno 1910, n. 951, fino ad un massimo di venticinque quote. Tale integrazione non e' estesa a coloro che ai sensi dell'art. 2 possono essere iscritti alla Cassa per il solo trattamento di assistenza. Per l'integrazione stabilita dal presente articolo sono assegnate le somme destinate dalla legge 11 dicembre 1939, n. 1938, al fondo di integrazione o all'accreditamento nei conti individuali e non ancora ripartite. Le residuali somme occorrenti sono prelevate ogni anno e per il periodo di 35 anni dal gettito dei contributi indicati nell'art. 22.

Testo vigente dal 22 settembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 1952 al 22 settembre 1956. 24 parole tolte.

… che all'entrata in vigore della presente legge hanno superato i 50 anni di eta' tolto: e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'annoaggiunto: ..., sono integrate, al momento della liquidazione della pensione o del capitale accreditato nel …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art54 · fonte del testo