Il primo comma dell'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non e' subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale".

Testo vigente dal 7 settembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;991~art9 · fonte del testo