Il primo comma dell'art. 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento di previdenza stabilito nell'art. 31 non e' subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale".
Testo vigente dal 7 settembre 1956
