L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:

  • a)da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;
  • b)da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento. L'eventuale maggiore reddito conseguito sara' devoluto al conto generale".1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1965, n.798

1

La L. 5 luglio 1965, n.798 ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e' sospesa.

Testo vigente dal 1 agosto 1965

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art11 · fonte su Normattiva