Il testo dell'art. 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "La misura della pensione e' quella derivante dalla somma dell'annualita' risultante dalla tabella applicabile tra quelle allegate alla presente legge con le lettere A, B, C, e dell'annualita' risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella E ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'art. 51".

Testo vigente dal 7 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;991~art10 · fonte del testo