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All'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni: 1° l'eta' di anni "30" e' ridotta ad anni "27". 2° alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: "ed un corso presso la Scuola di sanita' militare marittima: dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilira' la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti".

Testo in vigore dal 24 dicembre 1932 al 1 gennaio 1936

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1613~art11 · fonte del testo