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All'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni: 1° l'eta' di anni "30" e' ridotta ad anni "27". 1 2° alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: "ed un corso presso la Scuola di sanita' militare marittima: dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilira' la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti".
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 6 giugno 1935, n. 1280 (con l'art. 3, comma 2) ha disposto che "[...] sono elevati da 27 a 30 anni i limiti di eta' previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, rispettivamente per il reclutamento degli ufficiali medici e degli ufficiali chimici-farmacisti".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 9 ottobre 2010
