Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1936 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

All'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni: 1° l'eta' di anni "30" e' ridotta ad anni "27". 1 2° alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: "ed un corso presso la Scuola di sanita' militare marittima: dopo ultimati tali corsi la Commissione ordinaria di avanzamento stabilira' la classificazione definitiva degli ufficiali ammessi, tenendo conto dei punti dell'esame di concorso e dei risultati dei corsi da essi seguiti".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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La L. 6 giugno 1935, n. 1280 (con l'art. 3, comma 2) ha disposto che "[...] sono elevati da 27 a 30 anni i limiti di eta' previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, rispettivamente per il reclutamento degli ufficiali medici e degli ufficiali chimici-farmacisti".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1936 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1936

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1932 al 1 gennaio 1936.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 6 giugno 1935, n. 1280 (con l'art. 3, comma 2) ha disposto che "[...] sono elevati da 27 a 30 anni i limiti di eta' previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 20 dicembre 1932, n. 1613, rispettivamente per il reclutamento degli ufficiali medici e degli ufficiali chimici-farmacisti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1613~art11 · fonte del testo