Il primo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' sostituito dal seguente: "In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati".

Testo vigente dal 12 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-09-10;962~art2 · fonte del testo