Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154.
Abrogato dal 28 aprile 1981
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154.
Abrogato dal 28 aprile 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1960 al 28 aprile 1981. 317 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: All'articolo 10 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e' aggiunto il seguente comma: "Non sono pero' eleggibili:
tolto: 1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri di capitoli e delle collegiate;
tolto: 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sulla Provincia e gli impiegati dei loro uffici;
tolto: 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza della Provincia stessa, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
tolto: 4) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o non ne hanno ancora reso conto;
tolto: 5) coloro che hanno lite pendente con la Provincia;
tolto: 6) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Provincia, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla medesima;
tolto: 7) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
tolto: 8) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia, sono stati legalmente messi in mora;
tolto: 9) i magistrati di Corte di appello, di tribunale e di pretura nella Provincia nella quale esercitano la loro giurisdizione. Le ipotesi di ineleggibilita', di cui ai numeri 4) e 5) non si applicano agli amministratori provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia l'amministratore che ricopra la carica di presidente della Giunta provinciale o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunciata dalla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e contro le relative decisioni e' ammesso ricorso alla Corte di appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1960-09-10;962~art3 · fonte del testo